Le aziende che desiderano vendere i propri prodotti in Tunisia possono scegliere tra diversi canali. La collaborazione con un distributore è tra le opzioni più comuni. Questa scelta può ampliare la presenza locale e generare opportunità commerciali, ma solleva anche importanti considerazioni di natura legale e pratica. In questa sezione Q&A affrontiamo le questioni fondamentali. Possiamo aiutarti a mettere a punto un accordo per la Tunisia.
Quali leggi tunisine regolano I contratti di distribuzione e come vengono applicate?
I contratti di distribuzione tunisini sono disciplinati principalmente dal Code de Commerce (Codice del commercio), che stabilisce le norme generali per i contratti commerciali, e dal Code des Obligations et des Contrats (COC), che fornisce il quadro di riferimento di base per gli obblighi contrattuali, e la loro esecuzione e risoluzione. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 2009-69, per “attività di distribuzione” si intende qualsiasi attività svolta a titolo professionale che comporti l’acquisto di prodotti per la rivendita nel loro stato originale, sia all’ingrosso che al dettaglio. Quindi, qualsiasi attività svolta abitualmente e a scopo di lucro, che comporti l’acquisto di prodotti per la rivendita nel loro stato originale, è soggetta alle disposizioni della legge 2009-69. Con il termine “distributore all’ingrosso” si indica l’operatore commerciale che, nell’ambito della propria attività, acquista prodotti o merci in grandi quantità — sia da produttori locali sia tramite importazione — con l’obiettivo di rivenderli ad altri soggetti commerciali.
Per “distributore al dettaglio”, invece, si intende l’operatore che, nell’esercizio della propria attività, acquista beni da un grossista, da un produttore o tramite importazione e li offre direttamente ai consumatori finali.
Anche la legge n. 36-2015 – sulla concorrenza – trova applicazione nei contratti di distribuzione in Tunisia, dal momento che si applica a qualsiasi clausola di esclusività o di non concorrenza che possa influire sull’accesso al mercato. Nei settori regolamentati (ad esempio quello farmaceutico), possono entrare in gioco ulteriori norme in materia di licenze. Quando il rapporto è evidentemente di agenzia o di franchising, potrebbero applicarsi diversi quadri giuridici (tra cui la legge 2009-69 sul franchising). È pertanto fondamentale chiarire, in primo luogo, il tipo di rapporto.
In che modo i distributori differiscono dagli agenti o dai franchisee per la legge tunisina?
Un distributore acquista e rivende merci a proprio nome e assume i rischi commerciali (ad esempio, lo stock invenduto). Un agente, a differenza di un distributore, è autorizzato a rappresentare il mandante e normalmente non acquista merci in proprio. I contratti di agenzia possono prevedere specifiche tutele legali, come l’obbligo di preavviso e il diritto a indennizzi in caso di risoluzione.
Il franchising comporta invece l’utilizzo del marchio e del know-how del franchisor ed è disciplinato dalla legge n. 2009-69, che richiede un contratto scritto e un’informativa precontrattuale. Classificare correttamente l’accordo è essenziale, poiché i distributori non beneficiano delle stesse tutele obbligatorie riconosciute agli agenti in caso di cessazione del rapporto.
Esistono formalità o requisiti di registrazione per i contratti di distribuzione in Tunisia?
Non vi è alcun obbligo legale di autenticazione notarile o registrazione di un contratto di distribuzione standard. Tuttavia, si raccomanda vivamente di stipulare un contratto scritto che copra i termini essenziali quali prezzi, territorio e risoluzione. In alcuni settori regolamentati (ad esempio quello farmaceutico), il distributore deve essere in possesso della licenza appropriata rilasciata dal ministero competente, ma ciò riguarda la registrazione dell’attività del distributore più che il contratto di distribuzione stesso. Le parti verificano in genere la registrazione commerciale del distributore (Registre du Commerce) e confermano che è autorizzato a trattare i prodotti specifici.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 2009-69, il distributore è tenuto a notificare al ministero competente per il commercio l’inizio della sua attività entro un mese. Entro lo stesso periodo, è tenuto a informarlo di qualsiasi cambiamento relativo all’attività. La notifica deve includere il nome del distributore, la natura dell’attività, l’indirizzo dei locali, la loro superficie e il numero di registrazione nel registro delle imprese. Per il commercio elettronico, la notifica s’intende effettuata con la presentazione di una copia del contratto di hosting del sito commerciale, entro un mese dalla data di conclusione del contratto. Eventuali modifiche apportate al sito web devono essere comunicate entro lo stesso periodo.
Quali verifiche di due diligence dovrebbero effetturare i fornitori esteri prima di nominare un distributore locale?
È consigliabile verificare lo status societario e la stabilità finanziaria del distributore attraverso il Registre du Commerce tunisino ed esaminando i bilanci o le referenze disponibili. È essenziale verificare l’esistenza di controversie legali passate, accertarsi delle capacità operative (come il magazzinaggio e il trasporto) e confermare la conformità con le licenze e autorizzazioni pertinenti al settore. Una valutazione approfondita della reputazione del distributore sul mercato e del suo portafoglio di prodotti esistente può aiutare ad anticipare potenziali sinergie o conflitti di interesse.
Quali clausole sono essenziali in un contratto di distribuzione in Tunisia?
Poiché non esiste una legge specifica sulla distribuzione, è fondamentale definire chiaramente per iscritto gli obblighi delle parti. Le clausole standard riguardano la gamma di prodotti, il territorio (esclusivo o non esclusivo), i metodi di determinazione dei prezzi, i termini di pagamento (valuta, scadenze, potenziali limiti di credito) e la durata. Il contratto dovrebbe altresí specificare i parametri di riferimento per le prestazioni: l’importanza degli obiettivi di vendita, i motivi di risoluzione (violazione, mancato raggiungimento degli obiettivi, insolvenza, forza maggiore) e indicare un periodo di preavviso. Dovrebbero essere incluse anche clausole relative all’uso della proprietà intellettuale, alla riservatezza e al rispetto della legge tunisina sulla concorrenza (in particolare i divieti di imposizione dei prezzi di rivendita e le clausole di non concorrenza eccessivamente ampie).
È consentito prevedere clausule di esclusività e in che modo la normativa sulla concorrenza le disciplina?
L’esclusività è consentita dalla legge n. 36-2015, purché non crei un monopolio di fatto o blocchi in modo significativo l’ingresso sul mercato dei concorrenti. L’articolo 5 elenca i tipi di accordi e pratiche vietati dalla legge, ovvero quelli il cui oggetto o effetto è quello di ostacolare la concorrenza (ad esempio, la fissazione dei prezzi, la suddivisione dei mercati). Un contratto di distribuzione esclusiva può essere consentito purché non comporti o miri a creare una situazione di monopolio, escludendo i concorrenti o fissando i prezzi di rivendita. L’articolo 6 prevede eccezioni per determinati accordi, se questi conferiscono un “progresso tecnico o economico” e se i vantaggi per i consumatori superano la restrizione della concorrenza. Ciò è indice del fatto che sono soggette a restrizioni solo le limitazioni alla concorrenza che danneggiano il mercato.
In Tunisia, le clausole di esclusività sono diffuse; tuttavia, se una delle parti detiene una posizione dominante, il Consiglio della Concorrenza può intervenire qualora l’accordo limiti in modo ingiustificato la concorrenza.
Le clausole di non concorrenza sono generalmente ammesse per la durata del contratto, purché circoscritte ai prodotti interessati. Dopo la cessazione, tali clausole dovrebbero essere limitate nel tempo (di norma da sei a dodici mesi) e riguardare solo uno specifico ambito geografico e merceologico.
I distributori hanno diritto a un indennizzo in caso di risoluzione del contratto?
La normativa tunisina non riconosce ai distributori un diritto legale all’indennizzo per risoluzione del contratto. Diversamente, nei contratti di agenzia i tribunali possono concedere un risarcimento. Nei rapporti di distribuzione, eventuali tutele dipendono esclusivamente dalle clausole contrattuali. In ogni caso, i giudici possono riconoscere un risarcimento se la risoluzione avviene in malafede o è considerata abusiva, ad esempio in assenza di un preavviso ragionevole in rapporti di lunga durata.
Quali sono i termini di preavviso consigliati? La legge prevede periodi minimi obbligatori?
La legge tunisina non impone un periodo di preavviso legale per la risoluzione o il mancato rinnovo di un contratto di distribuzione. È previsto un preavviso ragionevole, solitamente da 30 a 90 giorni, soprattutto per i contratti a tempo indeterminato, o quelli in cui il distributore ha effettuato investimenti significativi. Indicare il periodo di preavviso nel contratto aiuta a prevenire controversie in caso di risoluzione improvvisa.
Cosa succede allo stock invenduto dopo la risoluzione del contratto?
Non vi è alcun obbligo per il fornitore di riacquistare le rimanenze del distributore.Per questo motivo, si suggerisce che sia il contratto a regolare questo aspetto del rapporto, stabilendo se è previsto un obbligo di riacquisto da parte del fornitore, o se il distributore può continuare a vendere le rimanenze per un periodo determinato. In assenza di una clausola contrattuale, è il distributore ad assumere il rischio dello stock invenduto. Talvolta le parti si accordano per il riacquisto – anche in assenza di una previsione contrattuale – per garantire una chiusura amichevole del rapporto.
Il contratto può essere regolato da leggi straniere e dall’arbitrato internazionale?
Le parti di un contratto di distribuzione internazionale sono libere di scegliere una legge straniera, ma i tribunali tunisini applicheranno comunque le norme imperative tunisine (diritto della concorrenza, principi di ordine pubblico) in caso di controversia a livello locale. Le clausole arbitrali sono ampiamente accettate perché la Tunisia è firmataria della Convenzione di New York, che semplifica l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Se invece si ottiene una sentenza straniera, è necessario un procedimento di exequatur presso i tribunali tunisini per garantire che la sentenza non sia in contrasto con l’ordine pubblico e che vi sia reciprocità.