Q&A Marocco: Contratti di distribuzione 

28 Marzo 2026 - Dr. Christian Steiner

La legge marocchina disciplina specificamente gli accordi di distribuzione?

Nel diritto marocchino non esiste una normativa dedicata esclusivamente ai contratti di distribuzione. Tali rapporti sono regolati principalmente dalle disposizioni generali del diritto contrattuale contenute nel Dahir (decreto) marocchino che costituisce il Codice delle obbligazioni e dei contratti e dalle disposizioni pertinenti del Codice commerciale. In assenza di una legislazione specifica applicabile ai distributori (a differenza degli agenti commerciali, che beneficiano di alcune norme di tutela), le parti godono di un’ampia libertà contrattuale nella determinazione del contenuto del rapporto, fermo restando il rispetto delle norme imperative dell’ordinamento marocchino e dei principi di ordine pubblico.

Esiste un requisito linguistico obbligatorio per i contratti di distribuzione in Marocco?

Dal punto di vista giuridico, non esiste alcun requisito specifico che imponga che i contratti commerciali siano redatti in una delle lingue ufficiali del Marocco (arabo e tamazight) o in francese, lingua comunemente utilizzata negli affari. La legge marocchina accetta contratti in lingue straniere, a condizione che le parti ne comprendano i termini. A fini probatori o contenziosi, in caso di controversia dinanzi ai tribunali marocchini potrebbe essere richiesta una traduzione giurata in arabo presso i tribunali marocchini.

È necessario registrare o depositare gli accordi di distribuzione presso un’autorità marocchina?

In generale, non vi è alcun obbligo legale che imponga alle parti di registrare o depositare un contratto di distribuzione presso un’autorità governativa. Tuttavia, se l’accordo include licenze di proprietà intellettuale (ad esempio, marchi, brevetti) o se comporta attività che richiedono l’autorizzazione del governo (ad esempio, l’importazione di merci regolamentate), potrebbero essere necessarie le relative registrazioni. Inoltre, alcune parti registrano volontariamente i contratti a fini probatori o per conformarsi alle politiche aziendali interne. Non si tratta comunque di un obbligo imposto dalla legge. 

Esistono requisiti di partner locale o limitazioni in materia di assetto proprietario per le imprese straniere che intendano nominare un distributore in Marocco?

In generale, no. Le società straniere possono nominare liberamente distributori marocchini o concludere accordi di distribuzione senza essere tenute a costituire una joint venture locale o una presenza societaria locale, fermo restando il rispetto della normativa valutaria applicabile, come disciplinata dall’Office des Changes marocchino. In settori fortemente regolamentati (ad esempio, farmaceutico, difesa), possono esserci condizioni di licenza specifiche, ma si tratta di eccezioni piuttosto che della regola.

Le parti possono pattuire clausole di esclusiva nei contratti di distribuzione in Marocco? Sussistono limiti derivanti dal diritto della concorrenza?

, le parti sono libere di concordare l’esclusività in un contratto di distribuzione. La legge marocchina non vieta la distribuzione esclusiva di per sé. Tuttavia, la legge n. 104-12 sulla libertà dei prezzi e la concorrenza può essere applicata se le clausole di esclusività hanno l’effetto di limitare in modo significativo la concorrenza nel mercato di riferimento. Nella prassi, le clausole di esclusività standard per quote di mercato moderate sono comuni e in genere non comportano violazioni del diritto della concorrenza.

Quali norme si applicano alla risoluzione di un accordo di distribuzione in Marocco?

Poiché gli accordi di distribuzione non sono soggetti a una regolamentazione specifica, la risoluzione è disciplinata dai termini del contratto e dai principi generali del diritto contrattuale. Di norma le parti includono clausole relative a:

  1. La durata del rapporto (a tempo determinato o indeterminato).
  2. Termini di preavviso per la risoluzione (in particolare per gli i contratti  a tempo indeterminato).
  3. Motivi di risoluzione anticipata (violazione, insolvenza, ecc.).

In Marocco non esiste un termine minimo di preavviso previsto dalla legge per i distributori. Tuttavia, in base ai principi generali di buona fede e correttezza, una risoluzione improvvisa senza un adeguato preavviso potrebbe essere contestata in tribunale, in particolare se il distributore ha effettuato ingenti investimenti sulla base di un rapporto di lunga data.

I distributori hanno diritto a un risarcimento o a un indennizzo in caso di risoluzione?

A differenza degli agenti commerciali, che in presenza di determinati presupposti possono richiedere indennizzi previsti dalla legge, i distributori non godono, secondo il diritto marocchino, di un diritto legale all’indennizzo. L’eventual diritto del distribuitore di chiedere un risarcimento per la cessazione del rapporto dipende dai termini del contratto ovvero dall’accertamento, da parte del giudice, di un comportamento illecito (quale, ad esempio, una risoluzione improvvisa o abusiva del contratto). Se il contratto viene riqualificato come contratto di agenzia da un tribunale marocchino, potranno trovare applicazione le norme di tutela degli agenti. Tale riqualificazione, sebbene infrequente, non è da escludersi, in particolare laddove il distributore operi, in concreto, in condizioni assimilabili a quelle di un agente.

Qualora sia previsto un indennizzo alla cessazione del rapporto, come viene generalmente determinato (ad esempio, in base alle vendite, ai margini, allo sviluppo del marchio)?

Nel diritto marocchino non è prevista, in via legale, alcuna indennità a favore del distributore alla cessazione del rapporto, né un meccanismo assimilabile a quello riconosciuto agli agenti commerciali.Resta tuttavia ferma la facoltà delle parti di disciplinare contrattualmente eventuali forme di indennizzo.In questo caso, le parti devono assicurarsi che l’accordo preveda i termini e le condizioni applicabili all’indennizzo, in particolare le modalità di calcolo che si applicherebbero.  

È possibile rinunciare o limitare contrattualmente il diritto del distributore all’indennizzo o è obbligatorio ai sensi della legge locale?

Come specificato sopra, le parti possono concordare liberamente nell’accordo di distribuzione i termini e le condizioni applicabili all’indennizzo, se previsto. 

Quali sono gli obblighi relativi allo stock invenduto al momento della cessazione del rapporto (ad esempio, obblighi di riacquisto, politica di reso, smaltimento dei prodotti)?

La disciplina dello stock invenduto è generalmente rimessa all’autonomia contrattuale delle parti. Molti fornitori accettano di riacquistare le scorte utilizzabili e rivendibili secondo condizioni (anche di prezzo e di sconto) previamente concordate. La legislazione locale non impone un obbligo universale di riacquisto, quindi è fondamentale redigere il contratto in modo chiaro.

Gli obblighi di non concorrenza dopo la risoluzione sono applicabili? Per quanto tempo e a quali condizioni?

Le clausole di non concorrenza post-risoluzione possono essere applicate se sono ragionevoli in termini di durata, territorio e ambito di applicazione. Di solito, 6-12 mesi è un intervallo comune, ma dipende dalla natura dei prodotti e dal mercato. Restrizioni eccessivamente ampie sono soggette a contestazioni legali.

Qualora il distributore abbia sviluppato relazioni con i clienti, è prevista una tutela o un’indennità specifica ai sensi della normativa locale? 

Non esiste una protezione legale per la “titolarità dei clienti” nella distribuzione. Se un distributore può dimostrare che il committente si è arricchito ingiustamente acquisendo i rapporti con i clienti, può richiedere un risarcimento danni.  Si tratta, in ogni caso, di ipotesi residuali, la cui fondatezza dipende in larga misura dalle specifiche pattuizioni contrattuali e dalle circostanze del caso concreto.

Le parti possono scegliere una legge straniera e una giurisdizione straniera per un contratto di distribuzione in Marocco?

, la legge marocchina rispetta generalmente la libertà contrattuale, compresa la scelta di una legge straniera applicabile e la selezione di un tribunale o di un arbitrato straniero. Tuttavia, i tribunali marocchini possono mantenere la giurisdizione o applicare le leggi imperative marocchine se:

  1. La controversia riguarda questioni di ordine pubblico (ad esempio, tutela dei consumatori, diritto della concorrenza).
  2. L’esecuzione avviene prevalentemente in Marocco.
  3. Il caso riguarda beni immobili in Marocco o altre questioni soggette alla giurisdizione esclusiva del Marocco.

Le clausole arbitrali, in particolare quelle internazionali, sono ampiamente utilizzate e riconosciute, a condizione che soddisfino i requisiti formali previsti dalla legge marocchina sull’arbitrato (Legge 95-17).

Esistono restrizioni valutarie che incidono sui pagamenti a fornitori o committenti stranieri?

Il Marocco mantiene alcune norme valutarie attraverso l’Office des Changes. Sebbene queste non vietino in generale i pagamenti commerciali legittimi a entità straniere, richiedono comunque il rispetto degli obblighi di documentazione e segnalazione. I distributori che effettuano pagamenti all’estero devono assicurarsi di disporre di fatture e bonifici bancari adeguati e di utilizzare una banca marocchina autorizzata. Nella maggior parte delle transazioni standard, i pagamenti in valuta estera al committente straniero sono consentiti una volta che la documentazione è in regola.

Esistono normative specifiche per alcuni settori che potrebbero influire su un accordo di distribuzione?

Sì. Alcuni settori industriali in Marocco, come quello farmaceuticodelle apparecchiature per le telecomunicazionidegli articoli per la difesa degli alimenti e delle bevande, sono soggetti a normative specifiche (ad esempio, licenze, controlli sulle importazioni, ispezioni sanitarie). Se i prodotti rientrano in questi settori regolamentati, l’accordo di distribuzione deve includere tutti gli obblighi di conformità necessari (ad esempio, certificazioni, approvazioni).

Raccomandazioni 

Accordo scritto: Utilizzare sempre un contratto di distribuzione scritto che specifichi l’ambito di applicazione, il territorio, l’esclusività (se prevista), la durata, la risoluzione, la risoluzione delle controversie e la legge applicabile.

Disposizioni relative alla comunicazione: Includere periodi di preavviso ragionevoli per ridurre al minimo le controversie legali relative alla risoluzione improvvisa.

Conformità alla concorrenza: Rivedere le clausole di esclusività e di quota di mercato per verificarne la conformità alle norme antitrust marocchine.

Scelta della legge applicabile e della giurisdizione: Selezionarle con attenzione. Se si sceglie la legge straniera o l’arbitrato, assicurarsi che non sia in conflitto con le disposizioni obbligatorie marocchine.

Merci regolamentate: Verificare se i prodotti distribuiti richiedono licenze speciali o approvazioni governative.

Cambio valuta: Rispettare le disposizioni dell’Office des Changes per i pagamenti internazionali.

Dr. Christian Steiner

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