Arbitrato in Medio Oriente e Nord Africa. È possibile?

7 Febbraio 2023 - Dr. Christian Steiner

I. Cosa devi sapere sull’arbitrato in Medio Oriente e Nord Africa: È un incubo, per qualsiasi imprenditore, il pensiero che i dissapori con un partner commerciale finiscano in Tribunale. Il rischio che ciò accada cresce proporzionalmente alle differenze che esistono tra le culture imprenditoriali dei soggetti che si relazionano. Sopratutto in ambienti economici e politici particolari, che contraddistinguono alcuni Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). Ciò rende indispensabile assicurarsi che gli accordi commerciali siano redatti e registrati correttamente, in modo da neutralizzare i rischi che li accompagnano. L’individuazione della giurisdizione competente, la scelta della Legge applicabile e, se necesario, il ricorso all’arbitrato, rappresentano un importante punto di partenza. È comprensibile che una PMI preferisca affidarsi al proprio Diritto e ai propri Tribunali. Tuttavia, non sempre questa scelta è quella che meglio soddisfa gli interessi dell’impresa. Anche l’esecutività dei titoli stranieri o dei lodi arbitrali deve essere tenuta in considerazione, così come la probabilità di rivestire il ruolo di attore o di convenuto, in una possibile controversia. 

II. Vantaggi e svantaggi del ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle controversie internazionali.

I vantaggi e gli svantaggi dell’arbitrato possono essere così riassunti: specialmente negli Stati con giurisdizioni deboli, chi vuole avere voce in capitolo nella composizione del tribunale, scegliere la sede, nel diritto sostanziale e processuale applicabile, nella lingua del procedimento, etc., ha maggiori possibilità di un giudizio equo, tenuto da un organo giudicante indipendente e imparziale. Senza dubbio, le istituzioni arbitrali assicurano maggiore efficienza ed efficacia. Inoltre, a differenza delle sentenze straniere, il lodo è applicabile in gran parte del mondo, compreso in Medio Oriente e il Nord Africa (fanno eccezione Libia, Yemen e Iraq), grazie alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Per questo motivo, l’uso dell’arbitrato è molto diffuso nelle Nazioni che hanno un gran volumen di esportazioni. Parlando di durata e costi, i procedimenti arbitrali sono raramente più brevi dei procedimenti giudiziari di primo grado. Si risolvono, però, in una sola istanza, quindi normalmente sono più brevi rispetto ai due o tre gradi di giudizio in cui normalmente si snodano le constroversie judiziali. 

La durata dei procedimenti arbitrali può anche variare in funzione delle decisioni delle stesse parti, che possono dilungare le tempistiche dei procedimenti attraverso un esteso esame incrociato o l’uso delle cosiddette tattiche di guerriglia (in particolare il sovraccarico della fase di produzione dei documenti). Il lodo arbitrale, generalmente, può essere oggetto di impugnazione in sede giudiziale e, in ogni caso, deve essere dichiarato esecutivo. I costi minimi dell’arbitrato sono più elevati delle spese di una controversia giudiziale. Ciò in quanto, trattandosi di un mezzo privato di risoluzione delle controversie, l’istituzione arbitrale, i gli arbitri e i rappresentanti delle parti, vengono retribuiti da quest’ultime. Tuttavia, più alto è il valore della controversia, più è probabile che l’arbitrato sia redditizio. Quindi, quando sono in ballo grandi somme di denaro, è sempre consigliabile inserire nel contratto una clausola arbitrale. Al contrario, quando l’importo del litigio non è elevato, non vale la pena ricorrere alla soluzione privata della controversia. A meno che non sussistano altre ragioni, come la riservatezza del procedimento arbitrale o qualora il Paese disponga di strutture giudiziarie carenti.  

III. L’importante scelta della Legge applicata: Civil Law o Common Law?Nonostante i sostenitori della tradizione giuridica anglo-americana vogliano convincerci del fatto che solo un contratto di 50 pagine sia un vero e proprio contratto, crediamo fermamente possa farsi a meno di tanto testo qualora si riesca a convincere la parte contraria ad applicare una Legge dell’Europa continentale, per esempio quella svizzera, tedesca, olandese, o di un altro paese con una buona legislazione e un adeguato corpo giurisprudenziale. Questo acquis, se incluso nel contratto con l’appropriata clausola di scelta della Legge, fornisce un alto grado di certezza giuridica e risparmia costi nella redazione dei contratti. L’ambivalenza tra Civil Law e Common Law influenza anche l’arbitrato, motivo per cui si raccomanda di determinare espressamente le regole processuali applicabili.

IV. L’Arbitrato in “Oriente”?Che dire dell’arbitrato nella regione MENA? Cosa deve aspettarsi un imprenditore? La risoluzione extragiudiziale delle controversie esiste già da diverso tempo nei Paesi arabi. Il dovere di risolvere i conflitti in modo amichevole, è profondamente radicato nella cultura islamica (sulh). In Occidente, si presta molta attenzione all’individuo e alla sua libertà. L’uomo d’affari occidentale sa che per il suo business può fare affidamento sulla triade giusto processo, fermezza degli accordi contrattuali e libertà imprenditoriale. In effetti, quando da un contratto deriva una lite, è regola che questa si risolva secondo i dettami legislativi e dinnanzi al Tibunale o mediante arbitrato. In alcuni paesi islamici, le cose sono (ancora) diverse: la relazione personale tra i contraenti vale più di quella legale. Le relazioni commerciali hanno una forte componente interpersonale, ma non  si appoggiano a chiare disposizioni contrattuali e legali. Ne consegue che i conflitti tendono ad essere risolti attraverso la negoziazione e la mediazione. Il dovere morale di risolvere amichevolmente le controversie,  non solo persiste nel mondo degli affari, ma alimenta anche i meccanismi statali di risoluzione dei conflitti e l’arbitrato. Tuttavia, nei Paesi in cui la presenza internazionale è forte, l’approccio occidentale alla risoluzione delle controversie, basato su disposizioni normative chiare e certe, sta prendendo piede soprattutto nei Tribunali specializzati per il commercio e per gli investimenti. Alcuni Stati del Medio Oriente e del Nord Africa, stanno già riformando le Leggi nazionali sull’arbitrato. I Tribunali sono sempre più ben disposti a dare esecuzione ai lodi arbitrali, in conformità con la Convenzione di New York e con gli accordi regionali, in particolare gli accordi di Riyadh e del Consiglio di cooperazione del Golfo. Tuttavia, esistono ancora dei Tribunali statali che, nonostante la validità dei lodi arbitrali, sono restii a rinunciare alla propria competenza e si rifiutano di dare esecuzione ai lodi arbitrali per ragioni di ordine pubblico.

A tre anni dall’inizio della pandemia globale di Covid19 , la maggior parte dei centri arbitrali della regione MENA ha ulteriormente ampliato la propria infrastruttura digitale a vantaggio delle parti in causa. Le udienze sono spesso possibili senza la presenza fisica e la trasmissione dei documenti è possibile anche per via elettronica. Lo sviluppo più significativo è sicuramente il consolidamento dei singoli centri arbitrali di Dubai, con l’obiettivo di limitare il numero di centri arbitrali nell’emirato e di poter offrire i relativi servizi attraverso un’unica piattaforma – il Dubai International Arbitration Centre (DIAC). Nonostante la pandemia, la regione MENA rimane particolarmente vivace nell’arbitrato internazionale. Secondo la Global Arbitration Review 2022, delle 2507 parti che si sono rivolte alla ICC nel 2020, il 19% proveniva dal Medio Oriente e dall’Africa. Paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e il Qatar sono tra le nazionalità più rappresentate tra le parti, sottolineando la propensione alla risoluzione delle controversie attraverso procedure alternative ed extragiudiziali in questa parte del mondo.

V. L’importanza della clausola arbitrale nei grandi investimenti.

Le clausole di arbitrato rapprensentano un mezzo per assicurare i grandi investimenti all’interno della Regione MENA. Chiarito questo aspetto, bisogna decidere se affidarsi alle Istituzioni europee, o a un ente locale o regionale. Le sedi arbitrali più rinomate a livello locale sono quelle degli Emirati Arabi Uniti, Dubai International Financial Centre (DIFC) e Abu Dhabi Global Market (ADGM). Il loro regolamento arbitrale si basa sulla Legge Modello UNCITRAL con una notevole infusione di diritto arbitrale inglese. Come accennato all’inizio, diversi centri arbitrali di Dubai – tra cui il Dubai International Financial Centre Arbitration Institute (DAI) e l’Emirates Maritime Arbitration Centre (EMAC) – sono stati sciolti alla fine del 2021 e trasferiti a una piattaforma comune, la DIAC. A tal fine, nella primavera del 2022 è stato emanato il Regolamento arbitrale della DIAC. Ciononostante, la DIAC è riuscita a proseguire i procedimenti in corso presso i centri arbitrali soppressi secondo le loro regole. L’Abu Dhabi Global Market Arbitration Centre (ADGMAC) ha introdotto il suo protocollo per le udienze tramite mezzi di comunicazione elettronici nel giugno 2021 in risposta alla pandemia di Covid19, con tutta una serie di disposizioni procedurali e logistiche.

L’Egitto è lo Stato in cui l’arbitrato è maggiormente utilizzato, ed anche da più tempo, in quanto il Paese ha firmato varie Convenzioni inerenti all’arbitrato ed ha allineato la Legge locale alla normativa internazione che disciplina l’arbitrato già nel 1997. A partire dal 1979, la risoluzione della controversie può essere affidata al Centro regionale del Cairo per l’arbitrato commerciale internazionale (CRCICA).

In Marocco, dove è imminente un’importante revisione della legge nazionale sull’arbitrato, si pensa a diverse opzioni: il Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca (CMAC), il Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca (CIMAC) o la nuova African Mediation and Arbitration Court (CAMAR) a Marrakech per le controversie commerciali e di investimento in Africa. E naturalmente la sezione locale della CCI, per coloro que sono restii a sperimentare. Di recente, il Paese ha rivisto la propria legge nazionale sull’arbitrato promulgando una legge specifica in materia. La legge 95-17 sull’arbitrato e la mediazione, entrata in vigore a metà del 2022, mira a stabilire procedure alternative di risoluzione delle controversie e a promuovere e consolidare l’importanza del Marocco come centro di arbitrato internazionale. In questo contesto, la legge adegua le norme che regolano l’arbitrato e la mediazione agli standard internazionali e al progresso tecnologico, in particolare nel campo delle comunicazioni elettroniche.

Scegliere un’istituzine arbitrale locale per la risoluzione della controversia, può ridurre significativamente i costi rispetto al ricorso alle Istituzioni europee. Inoltre, può semplificare l’esecuzione del lodo arbitrale, se questo viene trattato come una sentenza nazionale. Il ricorso a un arbitrato locale non inficia la qualità del procedimento, purchè le parti lo definiscano adeguatamente con una clausola arbitrale.

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Dr. Christian Steiner

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