Società, filiale, succursale o stabile organizzazione: quale forma giuridica per un’impresa in Algeria?

18 Settembre 2022 - Dr. Christian Steiner & Sophie Greiner

Consigli importanti e informazioni aggiornate per gli investitori stranieri che desiderano creare una società in Algeria. 

A. Quale forma giuridica scegliere per la mia società in Algeria? 

I. Quali sono le forme giuridiche disponibili per le società in Algeria? 

In Algeria esistono essenzialmente sette forme giuridiche per le società, simili a quelle previste da altri ordinamenti giuridici.  

1. L’imprenditore individuale algerino: Entreprise Individuelle (EI)  

L’imprenditore viene iscritto come tale nel registro delle imprese e riceve una licenza commerciale. Diviene responsabile del patrimonio della propria impresa e quindi anche dei suoi debiti. Il vantaggio è che non è richiesto né uno statuto né la presenza di un socio. L’iscrizione nel registro delle imprese è rapida.  

2. La società unipersonale algerina a responsabilità limitata: Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)  

Questa forma giuridica consente a una singola persona (fisica o giuridica) di operare sotto forma di società. Il capitale minimo per la sua costituzione è di 100.000 DZD. Il capitale sociale e quello dell’unico socio rimangono separati. Il socio risponde dei debiti della società solo fino all’ammontare del capitale. 

3. La società a responsabilità limitata algerina: Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

Si tratta di una società di capitali che può essere costituita da più soci e gestita da più amministratori (persone fisiche). La costituzione di una SARL richiede un minimo di due soci (che possono essere massimo venti). È prevista una soglia di capitale pari a 100.000 DZD, capitale che viene suddiviso in quote uguali (di almeno 1.000 DZD). I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo fino all’ammontare del loro contributo. Acquisiscono lo status di amministratori, a meno che non venga appositamente nominato un amministratore. 

4. La società in nome collettivo algerina: Société en Nom Collectif (SNC) 

La SNC algerina è un tipo di società di persone. Il capitale è suddiviso in azioni, ma non è richiesto un capitale minimo. La società deve avere almeno due soci che rispondono personalmente, solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.  

5. La società in accomandita semplice algerina: Société en Commandite Simple (SCS) 

Si tratta di una società ibrida: società di capitali per i soci accomandanti e società di persone per i soci accomandatari. Infatti, i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali fino all’ammontare del loro contributo, mentre i soci accomandatari sono personalmente, solidalmente e illimitatamente responsabili. 

6. La società per azioni algerina: Société Par Actions (SPA) 

Per costituire una SPA algerina è necessario un minimo di sette soci. Il capitale, suddiviso in azioni, deve essere pari ad almeno 5 milioni di DZD nel caso di una SPA quotata in borsa, o di 1 milione di DZD se le azioni non sono quotate in borsa. La gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione. Questo può essere  composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri e presieduto da un amministratore delegato. In alternativa la presidenza è attribuita a un consiglio di gestione, il cui operato è vigilato da un consiglio di sorveglianza. La responsabilità di ciascun socio per i debiti è limitata all’importo dei propri contributi. 

7. Il gruppo di interesse economico algerino: Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 

Mediante il gruppo di interesse economico, diverse persone giuridiche si uniscono per un periodo di tempo determinato. Il fine del gruppo è fornire ai suoi membri tutti i mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi comuni. Il GIE può essere costituito anche senza capitale. Per questo motivo, i membri rispondono delle obbligazioni con il proprio patrimonio. In definitiva, il GIE costituisce una sorta di “società di persone giuridiche”. 

II. Qual è la forma giuridica più comune tra le imprese straniere che investono in Algeria?  

I tipi societari scelti più frequentemente dalle imprese straniere in Algeria sono la EURL e la SARL. La SPA viene costituita normalmente per progetti di grandi dimensioni, che richiedono un’ingente quantità di capitale e strutture amministrative complesse. 

III. Quali sono le formalità necessarie per la costituzione di una società in Algeria? 

La costituzione di una società in Algeria richiede il rispetto di una serie di formalità. Dopo aver presentato tutti i documenti necessari (copie di passaporti, certificati di nascita e altri documenti tradotti, certificati e, se necessario, legalizzati) la procedura abituale è la seguente: 

1. Scelta del nome della società 

La società deve ottenere un certificato dal Centro nazionale dei registri commerciali (CNRC) sulla disponibilità del nome della società. Nella domanda devono essere indicati quattro possibili nomi. 

2. Autenticazione dell’atto costitutivo e istituzione della sede sociale 

La redazione dell’atto costitutivo e il contratto di locazione o di acquisto della sede sociale devono essere autenticati. 

3. Registrazione presso il Centro nazionale dei registri commerciali (CNRC) 

La società deve essere registrata presso il CNRC

4. Richiedere la tessera fiscale e iscriversi all’IVA 

Una volta registrata presso il CNRC, la società riceverà un numero di identificazione che potrà utilizzare in tutte le procedure amministrative, in particolare con le autorità fiscali algerine.  

Per adempiere agli obblighi fiscali, l’azienda deve anche iscriversi all’IVA.  

5. Richiesta del numero di identificazione statistica (NIS) 

L’ultimo adempimento della procedura di costituzione di una società consiste nella richiesta di un numero di identificazione statistica. 

6. Aprire un conto corrente bancario 

Con l’apertura di un conto bancario, la società può dare il via alla sua attività. 

B. Costituire una filiale, una succursale o una stabile organizzazione in Algeria 

Si è in presenza di una filiale quando più del 50% del capitale sociale di quest’ultima è detenuto da un’altra società, chiamata società madre. La filiale è un’entità giuridicamente indipendente. Vanta di una ragione sociale propria e un proprio bilancio. A seconda della forma giuridica scelta per la costituzione della filiale, questa può essere gestita da un amministratore delegato o da un consiglio di amministrazione. 

La succursale, invece, è uno stabilimento secondario di un’impresa. Non ha personalità giuridica e, quindi, non è giuridicamente indipendente. Ciononostante, è autonoma nella gestione e ha una certa libertà di disposizione. È inoltre possibile che la succursale abbia un patrimonio proprio e autonomia di contabilità e bilancio.  

Una stabile organizzazione, infine, è una sede fissa di affari mediante la quale una società (da cui dipende) esercita la propria attività. 

I. Quali sono le analogie tra una succursale, una filiale e una stabile organizzazione in Algeria? 

La filiale, la succursale e la stabile organizzazione consentono di svolgere attività commerciali all’estero, di controllarle e finanziarle.  

Dal punto di vista fiscale, la succursale, la filiale e la stabile organizzazione sono tutte soggette all’IVA (TVA), all’imposta sul reddito della società (IBS) o all’imposta sul reddito totale (IRG). 

II. Quali sono le differenze tra una succursale, una filiale e una stabile organizzazione in Algeria? 

1. Indipendenza 

La costituzione di una succursale e/o di una stabile organizzazione, viene decisa dalla direzione dell’impresa da cui l’entità dipende. La costituzione di una filiale, invece, è decisa dai soci o dagli azionisti della (o delle) società madre. 

La principale differenza tra una filiale, da un lato, e una succursale o una stabile organizzazione, dall’altro, è la loro autonomia. A differenza della succursale e della stabile organizzazione, la filiale ha una propria personalità giuridica, con numerose implicazioni legali e fiscali. Si tratta di una vera e propria entità giuridica. L’unico legame che ha con la società madre è la proprietà del suo capitale (in quanto posseduto per oltre il 50% dalla società madre). 

La succursale e la stabile organizzazione, al contrario, sono solo un’estensione della società da cui dipendono. 

La filiale ha un proprio patrimonio. Questo è composto dall’attivo (beni di proprietà, crediti commerciali, scorte, ecc.) e dal passivo (capitale sociale, riserve, debiti, ecc.). La succursale e la stabile organizzazione, invece, non hanno capitale, nè azioni, nè azionisti. L’attivo che possiedono appartiene alla società da cui dipendono.  

2. La scelta dell’attività svolta  

La filiale può svolgere l’attività che ha specificato nel suo statuto. La succursale e la stabile organizzazione si limitano invece a svolgere la stessa attività della società di cui sono una ramificazione. 

3. Rappresentanza legale  

Dal momento che la succursale e la stabile organizzazione non sono dotate di personalità giuridica, agiscono in nome e per conto della società da cui dipendono. Al contrario, la filiale è un’entità giuridica autonoma e può quindi agire in nome proprio. 

Questa differenza assume rilevanza nella determinazione  della responsabilità nei confronti dei terzi: la filiale è pienamente responsabile delle sue azioni; delle azioni della succursale e della stabile organizzazione, invece, risponde la società madre.  

III. Quale forma giuridica è più vantaggiosa per una società in Algeria?  

La scelta tra una filiale, una succursale e una stabile organizzazione dipende dagli obiettivi perseguiti. 

Volete svolgere una nuova attività, o espanderne una già esistente? Volete mantenere un certo grado di controllo, o lasciare alla nuova entità un maggiore spazio di manovra?  

Una succursale o una stabile organizzazione sono una buona idea se l’obiettivo è quello di espandere la vostra attività e allo stesso tempo valutarne la redditività nella nuova sede. Questo può essere un passo intermedio verso la costituzione di una filiale, che rappresenta un’organizzazione più stabile.  

Al contrario, è preferibile la scelta della filiale se si vuole dar via a un’attività nuova, diversa da quella svolta dalla società madre. In questo caso, la filiale gode di una completa autonomia. 

IV. È necessario avere un partner algerino per investire in Algeria? 

Durante un lungo periodo, il “regolamento 51/49” aveva condizionato significativamente gli investimenti stranieri in Algeria. Era stato introdotto nel 2009 per limitare l’influenza straniera e da allora veniva fortemente criticata all’estero, considerata come un freno agli investimenti e al progresso. Secondo il regolamento in esame non era possibile per una società straniera detenere più del 49% delle azioni di una società algerina. 

Con la Legge Finanziaria 2020, il Governo, per la prima volta, ha introdotto modifiche di ampia portata.  In effetti, l’art. 139 della Legge Loi n° 20-16 del 31 dicembre 2020, ha invertito la relazione regola – eccezione. Il “regolamento 51/49” non si applica più in modo generalizzato a tutte le attività di rivendita, ma solo a quelle che consistono nell’importazione di materie prime e beni, destinati alla rivendita nazionale. Per quanto riguarda le attività di produzione di beni e servizi, il regolamento si applica ormai solo alle attività di natura strategica.  

Come regola generale, quindi, vale quanto segue: per le importazioni a scopo di vendita sul mercato interno, nonché per la produzione e l’erogazione di servizi in aree strategiche, è generalmente richiesta una partecipazione di maggioranza algerina.  

La decisione di applicare, o no, il “regolamento 51/49” a  una società, spetta alle autorità algerine ed è determinata sulla base dell’attività economica menzionata nel suo estratto del registro commerciale, identificata dal codice dell’attività corrispondente (Nomenclature of Economic Activities, NAE).  

1. Attività di produzione di beni e servizi di natura strategica 

Per queste attività il “regolamento 51/49” rimane in vigore. Tuttavia, questo non ha efficacia retroattiva. Ciò significa che le imprese che svolgono questo tipo di attività e che sono state iscritte al registro delle imprese prima del 4 Giugno 2020 non sono soggette a quest’obbligo. Tutte le nuove società fondate dopo questa data, invece, devono applicare il regolamento 51/49. Tuttavia, ricordiamo che detto regolamento aveva portata assoluta prima del 4 Giugno 2020. Quindi, il risultato non cambia per le società iscritte al Registro delle Imprese prima di questa data, giacchè dovevano comunque conformarsi al regolamento 51/49. 

Il decreto esecutivo Décret Exécutif n°21-145 del 17 aprile 2021, modificato dall’articolo 33 dell’Ordinanza Ordonnance n°21-07 del 8 Giugno 2021, definisce così i “settori strategici”:  

  • Settori dell’estrazione di materie prime 
  • Settore energetico, ad eccezione degli idrocarburi 
  • Industria della difesa 
  • Ferrovie, porti e aeroporti 
  • Industria farmaceutica, ad eccezione degli investimenti relativi alla produzione di farmaci innovativi, di alto valore ed essenziali, che richiedono una tecnologia complessa e sono destinati al mercato locale e all’esportazione 

Le società soggette al “regolamento 51/49” devono ottenere l’autorizzazione preventiva del Ministero dell’Industria (Ministère de l’Industrie) in caso di trasferimento di azioni a beneficio di investitori stranieri. 

2. Importazione di materie prime, beni e merci destinati alla rivendita allo stato grezzo 

Anche per queste attività permane l’obbligo che il 51% delle azioni sia detenuto da un socio algerino. 

Il periodo transitorio originariamente fissato dalla legge fino al 30 Giugno 2021, entro il quale le imprese operanti in questo settore di attività dovevano essere conformi alla regolamento 51/49, è stato nuovamente abrogato dall’ Ordinamento Ordonnance n°21-07 dell’ 8 Giugno 2021. Pertanto, anche in questo campo di attività non si applica alcun effetto retroattivo. Come per le attività di servizio e di produzione di natura strategica, tuttavia, il risultato non cambierà per la maggior parte delle aziende. 

3. Attività produzione di beni ed erogazione di servizi di natura non strategica 

Queste attività sono aperte agli investimenti stranieri senza il requisito legale di un legame con un socio algerino. Ciò significa che qualsiasi società di nuova costituzione o già esistente al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni fin qui citate, non sarà più soggetta all’obbligo imposto dal regolamento 51/49. 

Secondo la legge algerina, quindi, nel caso di una società di questo tipo, il 100% del capitale può essere detenuto da uno o più azionisti stranieri. Da un punto di vista giuridico nulla impedisce di creare una succursale in questo settore. Tuttavia, il fatto che il registro delle imprese non sia stato aggiornato dopo la legge Loi n°20-07 del 4 Giugno 2020 significa che la teoria non coincide con la pratica.

Print Friendly, PDF & Email